07:57 | 19 apr 2024

MF CONTRARIAN: come individuare tempestivamente la crisi d'impresa

Di Massimo Rubino De Ritis, ordinario di Diritto Commerciale all’Università della Campania, e Luigi Vanvitelli

ROMA (MF-NW)--Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di società di capitali sono un tema che si è arricchito di contributi accademici e di decisioni giudiziarie, a seguito dell’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Questo Codice ha anche modificato l’articolo 2086 del Codice Civile, imponendo assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi d’impresa e la perdita di continuità aziendale. La Corte di Appello di Napoli ha stabilito che l’azione dei creditori sociali può proseguire anche in caso di apertura di una procedura concorsuale, fino a quando il curatore non decida di intervenire al posto dei creditori. Si può immaginare, dunque, un campo di gioco in cui, da un lato, vi sono società in bonis, soci di minoranza , creditori sociali, terzi contraenti che possono essere sostituiti dall’ingresso del curatore; dall’altro, vi sono uno o più amministratori, i sindaci, la società di revisione contabile, il revisore, il direttore generale, il soggetto che esercita direzione e coordinamento e i singoli soci che hanno contribuito con le loro decisioni al danno. Studi approfonditi sono stati condotti sulla connessione tra l’azione della società e quella dei creditori sociali, affermando l’autonomia di quest’ultima rispetto alla prima, partendo anche dalle norme sugli effetti della rinunzia e della transazione dell’azione sociale. Pur prevalendo la tesi secondo cui il vantaggio risultante dall’azione dei creditori sociali beneficia esclusivamente questi ultimi, si comprendono i diversi interessi per l’intervento della curatela in campo, in caso di apertura di procedura concorsuale, che potrebbe determinare un vantaggio, seppur parziale, anche per i creditori che non hanno intrapreso alcuna azione o non hanno subito danni diretti. L’entrata in gioco del curatore potrebbe avvenire poco prima della conclusione del giudizio, aumentando l’interesse dei creditori a richiedere l’apertura di procedimenti concorsuali contro il proprio debitore, piuttosto che agire individualmente. Mentre la società agisce per ottenere il risarcimento del danno emergente e, se applicabile, del lucro cessante, indipendentemente da una situazione di insolvenza, l’azione dei creditori si limita alla prestazione non ottenuta, esclusivamente in relazione al decremento del patrimonio sociale causato dagli amministratori. Diversamente, l’azione promossa da singoli soci o terzi per danni direttamente subiti a causa degli amministratori non può essere proseguita dal curatore in caso di apertura di procedura concorsuale e può includere anche il lucro cessante direttamente causato da tali comportamenti, dimostrando il nesso di causalità. Questa azione è meno diffusa, in quanto esclusa nel caso in cui il danno sia subito indirettamente per un decremento del valore del patrimonio sociale. Tuttavia si stanno delineando nuovi scenari, soprattutto per quanto riguarda la falsificazione del bilancio che ha indotto il socio o il terzo a intraprendere azioni legali. Anche i creditori, ammessi al passivo ma che sostengono di aver subito un danno diretto a causa delle azioni dell’amministratore, possono intraprendere azioni legali; in questi casi, l'intervento del curatore potrebbe complicare le questioni processuali per le azioni già iniziate, portando a rivendicazioni creditorie e risarcitorie diverse. Queste problematiche processuali emergono anche quando sono presenti clausole compromissorie che deferiscono la decisione ad arbitri. La Cassazione ha affrontato un regolamento di competenza relativo a un'azione promossa da un fallimento per la responsabilità degli amministratori, sottolineando l'unitarietà delle azioni nei confronti della società e dei creditori sociali, mettendo in discussione l'opinione prevalente sulla loro autonomia. Questo implica che l'intervento del curatore potrebbe effettivamente modificare il modo in cui le azioni sono gestite al di fuori delle procedure concorsuali, fungendo da strumento per la reintegrazione del patrimonio sociale.

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1907:57 apr 2024